Statuto e Regolamento Aicq TV
Lo Statuto di AICQ Triveneta: [Scarica lo Statuto]
Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata
Titolo II - Soci dell'Associazione
Titolo III - Organi e cariche dell'Associazione
Titolo IV - Settori Tecnologici e Comitati Tecnici
Titolo V - Amministrazione
Titolo VI - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione
Il Regolamento di AICQ Triveneta [Scarica il regolamento]
STATUTO AICQ TRIVENETA
Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita la “AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta” in conformità allo Statuto dell’Associazione Italiana Cultura Qualità delle quale è membro.
Art. 2 – Adesione all’Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ
L’AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta aderisce all’Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ, costituita a Milano l’11.5.1995, la quale effettua fra l’altro il coordinamento nazionale fra le Associazioni Territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini in campo internazionale.
Art.3 – Sede
La sede dell’Associazione è fissata nel Comune di Venezia.
Art.4 – Scopo
L’Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale o rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, lo sviluppo e l’applicazione delle metodologie per la Qualità dei prodotti e dei servizi, incluse le strutture scolastiche, universitarie, di ricerca ed i processi educativi in generale.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione promuove riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni, promuove ed effettua corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni della materia.
Art.5 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo II – Soci dell’Associazione
Art. 6 – Soci
I soci possono essere: effettivi, onorari e benemeriti.
I soci effettivi si distinguono in individuali, ossia persone fisiche, e collettivi, ossia società ed enti in genere.
Art.7 – Soci Onorari
La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.
Il Consiglio può inoltre eleggere un Presidente onorario che è, a tutti gli effetti, socio onorario.
Art.8 – Soci Benemeriti
La nomina a Socio Benemerito è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti ed Istituzioni che abbiano contribuito finanziariamente in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.
Art. 9 – Diritti dei Soci
I Soci hanno diritto di:
· partecipare all’assemblea con i modi indicati all’Art.12 dello Statuto;
· concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all’Art.17 dello Statuto e del Regolamento;
· frequentare la Sede dell’Associazione e delle altre Associazioni Territoriali aderenti all’AICQ;
· valersi delle biblioteche sociali e del Centro di documentazione dell’AICQ;
· partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze e congressi promossi nel quadro delle attività dell’AICQ.
Agli effetti del godimento di tutti questi diritti i Soci collettivi possono annualmente designare una persona per ogni quota collettiva sottoscritta.
Art. 10 – Doveri dei Soci
I Soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico dell’AICQ.
I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio.
I Soci onorari sono esenti dal pagamento di quote.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata fintanto che il Socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera o fax almeno tre mesi prima della scadenza annuale.
Art. 11 – Cessazione da Socio
La qualifica di Socio può cessare
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per radiazione nel caso di Soci che, per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto, rendessero incompatibile la loro presenza nell’Associazione;
d) per decesso.
La cessazione della qualifica di Socio per i motivi indicati alle lettere a) e b) viene effettuata d’ufficio; la cessazione della qualità di socio per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall’Assemblea.
Il Socio, che cessa della propria qualità, non ha diritto ad alcuna quota patrimoniale dell’Associazione.
Titolo III – Organi e cariche dell’Associazione
Art. 12 – Assemblea: composizione
L’Assemblea è costituita dai Soci di cui all’art. 6. Tutti i Soci hanno diritto di voto.
Art.13 – Assemblea: convocazione
L’Assemblea è convocata dalla Presidenza dell’Associazione almeno una volta all’anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno.
Art.14 – Assemblea: validità e regole
L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, l’Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci intervenuti oppure rappresentati per delega da altro Socio. UN Socio non può ricevere più di tre deleghe.
Art. 15 – Assemblea: competenze
L’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti:
a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività dell’Associazione;
b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente presentato dal Consiglio e dai Revisori dei Conti;
c) nomina i componenti del Consiglio
d) elegge i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell’Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ nel numero stabilito dal regolamento della stessa;
e) elegge i Revisori dei Conti ed i loro supplenti tra i candidati proposti dal Consiglio;
f) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, purché questo non rientri nei due argomenti qui di seguito indicati;
L’Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi dei presenti:
¾ delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’approvazione del Regolamento e sue modifiche;
L’Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto:
¾ delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea possono essere prese mediante referendum epistolare.
Art.16 – Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione.
Art.17 – Consiglio: composizione
Il Consiglio è formato da un massimo di 15 membri eletti dall’assemblea ai quali si aggiungono gli ex Presidenti ed il Presidente onorario. Il mandato del Consiglio dura tre anni.
Art. 18 – Consiglio: convocazione
Il Consiglio è convocato, almeno una volta all’anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i consiglieri non meno di 20 giorni prima della data di riunione.
Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta almeno un n terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno.
Art. 19 – Consiglio: validità e regole
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei Consiglieri.
Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.
Per proporre all’Assemblea modifiche allo Statuto occorre il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.
La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario dell’Associazione.
Art.20 – Consiglio: compiti
Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.
Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare ha il compito di:
· dare direttive per l’attività dell’Associazione:
· proporre all’Assemblea il rendiconto annuale dell’Associazione;
· approvare il conto di previsione;
· eleggere nel suo seno la Presidenza;
· proporre all’Assemblea la nomina di tre Revisori dei Conti, e di due supplenti;
· proporre all’Assemblea la nomina dei rappresentanti al Consiglio AICQ;
· affidare incarichi particolari ai singoli Soci anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte all’Associazione;
· redigere il Regolamento dell’Associazione in conformità alle norme dello Statuto;
· proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
· deliberare in merito alla cessazione della qualifica di Socio (di cui all’Art.11 lettera c);
· stabilire le quote associative annuali, compatibili con quelle deliberate dal Consiglio AICQ;
· vigilare sull’osservanza dello Statuto.
Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.
Art.21 – Presidenza
Costituiscono la Presidenza:
· il Presidente;
· uno o più Vice-Presidenti;
· uno o più Segretari;
· il Tesoriere.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è coadiuvato dai Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza.
Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno o ciò sia richiesto come espresso nell’art. 18 del presente Statuto.
Il mandato della Presidenza dura tre anni.
Art. 22 – Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio riferendone agli stessi.
Art. 23 – Giunta Esecutiva
E’ l’organo attraverso cui la Presidenza esercita il mandato esecutivo.
E’ composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Segretari e dal Tesoriere.
Art.24 – Revisori dei Conti
Il controllo dell’amministrazione dell’associazione viene esercitato da un Collegio di revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall’assemblea, che elegge pure due Revisori supplenti.
I Revisori dei Conti nominano tra loro un Presidente del Collegio.
Art. 25 –Cariche sociali: durata
Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.
Titolo IV – Settori Tecnologi e Comitati Tecnici
Art. 26 – Organizzazione
Si definisce Settore tecnologico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità in uno specifico campo tecnologico e merceologico.
Si definisce Comitato tecnico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, specifiche metodologie della Qualità. Ciascun Settore tecnologico è gestito da un Consiglio e da una Presidenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’AICQ. Ciascun Comitato tecnico è gestito da un Coordinatore nominato dal Consiglio dell’AICQ.
Art.27 – Costituzione
Per costituire un settore in un nuovo campo tecnologico o un Comitato in un nuovo campo tecnico, occorre che almeno venti interessati sottoscrivano la relativa richiesta all’associazione Territoriale cui intendono appoggiarsi con la proposta delle persone chiamate a coprire inizialmente le cariche.
Il Consiglio di questa Associazione, se favorevole, trasmette la richiesta al Consiglio dell’AICQ.
Il Consiglio dell’AICQ, se favorevole, autorizza la costituzione in via transitoria di un Comitato promotore per l’avviamento ed il consolidamento dell’attività.
Dopo un opportuno periodo di funzionamento di detto Comitato, il Consiglio dell’AICQ potrà deliberare la costituzione del nuovo Settore tecnologico o Comitato tecnico, indicandone il campo di competenza.
Art.28 – Funzionamento
Il coordinamento delle attività dei Settori tecnologici e dei Comitati tecnici spetta alla presidenza dell’AICQ. Il funzionamento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico deve essere conforme al Regolamento dell’AICQ.
Art.29 – Scioglimento
Lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico è deciso dal Consiglio dell’AICQ su proposta del Consiglio del Settore tecnologico e del Coordinatore del Comitato tecnico. Il Consiglio dell’AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico quando la loro attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali.
Art. 30 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell’Associazione.
Art.31 – Esercizio finanziario
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere compilato:
· un conto di previsione, da approvarsi dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
· un bilancio consuntivo, da approvarsi dall’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Titolo VI – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
Art. 32 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell’Assemblea (secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2).
Art.33 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è di competenza dell’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 15 – comma 3.
Il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci e la sua destinazione verrà decisa dall’Assemblea.
REGOLAMENTO AICQ TRIVENETA
Art. 1 - E' stata costituita l'AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità - Triveneta, nel seguito denominata AICQ Triveneta, Associazione Territoriale federata all'AICQ, Associazione Italiana Cultura Qualità.
Art. 2 - Per diventare
socio effettivo occorre inoltrare all'AICQ Triveneta la scheda di iscrizione
all'uopo predisposta, compilata e sottoscritta dal richiedente.
Il richiedente dovrà
provvedere al versamento della quota di iscrizione relativa alla categoria di
socio cui è interessato appartenere (individuale o collettivo).
In mancanza di altre
indicazioni, viene considerato referente del socio collettivo il primo
nominativo riportato nella scheda di iscrizione.
Chi sia già socio di
altre Associazioni Territoriali federate all'AICQ può chiedere il
trasferimento.
Art. 3 - II soci
effettivi dell'AICQ Triveneta sono tenuti a pagare entro il 31 Gennaio il
rinnovo della quota sociale relativa all'anno in corso.
I nuovi soci effettivi
che si iscrivono all'AICQ Triveneta da Luglio ad Ottobre possono versare una
quota maggiorata del 40%, valida per l'iscrizione fino alla fine dell'anno in
corso e per l'intero anno successivo. Per coloro i quali si iscrivono da
Novembre a Dicembre la quota di iscrizione è valida fino al 31 Dicembre
dell'anno successivo.
Art. 4 - Non ha diritto
di voto il socio effettivo che non risulti in regola con il pagamento della
quota di iscrizione.
Qualora il socio
effettivo risultasse debitore dopo il 30 Aprile, il socio viene considerato
moroso e perde tutti i diritti dei soci effettivi. Può recuperare tali diritti
mettendosi in regola cin i pagamenti.
Il Consiglio Direttivo
può, a suo insindacabile giudizio, deliberare l'espulsione dall'Associazione
del socio moroso.
Art. 5 - Il Presidente dell'AICQ Triveneta deve convocare l'Assemblea dei Soci in via ordinaria entro il mese di Aprile di ogni anno, mediante avviso che deve essere inviato (posta, fax o e-mail) ad ogni socio almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 6 - Le competenze dell'Assemblea sono riportate agli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'AICQ Triveneta.
Art. 7 - L'Assemblea è
valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei
soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.
Hanno diritto di voto
soltanto i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino aver
saldato la quota associativa.
Il socio collettivo,
analogamente al socio individuale, ha diritto ad un solo voto.
Un socio può delegare
un altro socio a rappresentarlo. Nessun socio può rappresentare nell'Assemblea,
per delega, più di tre soci.
Il computo dei voti
deve essere svolto da una Commissione, formata da almeno tre soci, nominata
dall'Assemblea.
Nel caso di referendum
epistolare le operazioni di scrutinio saranno svolte da una Commissione
nominata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente della
Commissione redige un verbale nel quale vengono riassunti i risultati della
votazione. Tale verbale viene allegato al verbale dell'Assemblea.
Per il computo di voti
la Commissione si attiene a quanto disposto nell'art. 14 dello Statuto
dell'AICQ Triveneta.
Art. 8 - Il Consiglio
Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea
ordinaria dei Soci secondo le modalità seguenti.
Il Consiglio Direttivo
uscente:
1. comunica ai Soci il rinnovo delle
cariche sociali (Consigliere, Revisore dei Conti), a seguito di scadenza del
mandato o per altro motivo, precisando la data in cui viene indetta l'Assemblea
per effettuare le elezioni, con 60 - 90 giorni di anticipo;
2. nomina una Commissione Elettorale
(CE), costituita da 3 membri effettivi e due supplenti (eventuali), i cui
componenti non devono essere candidati alle elezioni in corso.
3. invita i Soci interessati a candidarsi
alle diverse cariche sociali, mediante invio alla CE (posta, fax, e-mail) della
propria candidatura, sottoscritta dall'interessato e da almeno 10 Soci, insieme
con un breve curriculum (massimo cinque righe dattiloscritte); i candidati
devono essere regolarmente iscritti all'AICQ Triveneta; le candidature devono
pervenire tassativamente, pena la non accettazione, entro il termine prescritto,
30-60 giorni prima delle votazioni.
4. Prescrivere eventuali requisiti
minimi, quali anzianità di iscrizione all'AICQ Triveneta;
5. Prende atto dell'elenco delle
autocandidature pervenute entro il termine prescritto.
Le votazioni si
chiuderanno con l'Assemblea e i risultati saranno scrutinati dalla Commissione
Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente.
Per quant'altro non
espressamente specificato si farà riferimento alla Procedura AICQ Nazionale
TE/01 sulle "Modalità per le elezioni alle cariche sociali di una
Territoriale".
Art. 9 - Il Consiglio
Direttivo è composto da un massimo di quindici membri, soci effettivi dell'AICQ
Triveneta, più gli ex Presidenti e l'eventuale Presidente onorario.
I membri effettivi,
nominati a seguito di votazioni dei soci, devono essere in maggioranza rispetto
ai membri di diritto.
Art. 10 - Spettano al Consiglio Direttivo:
- l'organizzazione dell'attività dell'AICQ Triveneta per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto;
- gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la presentazione all'Assemblea del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- la preparazione di una lista di candidati, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, da sottoporre a votazione dell'Assemblea.
In Consiglio eletto dall'Assemblea dei Soci elegge nel suo seno: il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, uno o più Segretari, il Tesoriere, secondo le modalità di cui alla Procedura AICQ Nazionale TE/01.
Uno stesso Consigliere non può essere eletto Presidente dell'AICQ Triveneta per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio può, deliberando con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, chiamare a farne parte altri soci dell'AICQ Triveneta.
La deliberazione deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea in riunione ordinaria.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario dell'AICQ Triveneta, da scegliersi fra personalità di chiara fama del mondo accademico ed industriale, che abbiano acquisito particolare titoli di benemerenza nei confronti dell'AICQ Triveneta, o direttamente, o a seguito dell'attività svolta nell'ambito dei fini o delle discipline il cui perseguimento è favorito dall'AICQ.
Art. 12 - Tutte le
cariche sociali scadono al termine di ogni mandato della durata di tre anni
sociali e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
Decadono da ogni
carica, anche quella di Presidente, i membri che allo scadere del mandato di
Consigliere non siano rieletti dall'Assemblea.
Art. 13 - Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente dell'AICQ Triveneta almeno una volta
l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta
richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Ogni convocazione di
riunione viene comunicata dal Presidente ai Consiglieri per posta o per fax o
per e-mail, inviati al recapito dei singoli Consiglieri almeno 20 giorni prima
della data fissata per la riunione.
Le riunioni sono valide
con la presenza o/e delega di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono
approvate con voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri
presenti alla riunione (art. 19 dello Statuto).
Le proposte di
modifiche allo Statuto o al regolamento dell'AICQ Triveneta devono essere
approvate da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, prima di
essere sottoposti alla votazione dell'Assemblea dei soci.
Ogni membro del
Consiglio Direttivo dispone di un voto. Ogni partecipante al Consiglio può
disporre al massimo di una delega.
Art. 14 - Per la
migliore organizzazione dell'attività dell'AICQ Triveneta il Consiglio può
deliberare la creazione di Commissioni per gruppi di argomenti specializzati e
nominare un Segretario tecnico per l'organizzazione dei lavori nell'ambito di
ogni singola Commissione.
Potrà affidare
incarichi particolari a singoli membri del Consiglio e nominare commissioni
costituite da Soci anche non membri del Consiglio, conservando la
responsabilità, di fronte all'Assemblea, del loro operato.
Art.15 - Spetta ai
Segretari gestire l'elenco dei Soci, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio,
curare in generale il disbrigo della corrispondenza e di tutte le pratiche
d'ufficio.
Il Tesoriere
sovraintende all'andamento economico e finanziario dell'AICQ triveneta secondo
le direttive del Presidente e del Consiglio, riferendo agli stessi.
Le modalità di
dettaglio nell'organizzazione del lavoro amministrativo e burocratico e la
definizione delle singole attribuzioni e responsabilità sono fissate dalla
Giunta Esecutiva.
La Giunta Esecutiva è
l'organo cui spetta di tradurre in atto e concretamente realizzare le
deliberazioni del Consiglio. Essa è composta da: Presidente, dai
Vicepresidenti, dai Segretari e dal Tesoriere (art. 21 dello Statuto).
Art.16 - Il patrimonio
dell'AICQ Triveneta è distinto da quello dell'AICQ. Esso è costituito dagli
immobili, di mobili e dalle quote annuali degli associati, fatta deduzione dai
contributi dovuti all'AICQ a termini di Statuto, dalle tasse d'ammissione e da
tutti gli altri contributi che pervengono all'AICQ Triveneta a qualsiasi
titolo, nonché dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.
L'esercizio finanziario
decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 17 - per
l'eventuale scioglimento dell'AICQ Triveneta occorre una deliberazione
dell'Assemblea dei Soci appoggiata da almeno 2/3 dei voti spettanti a tutti i
Soci. Con questa medesima maggioranza l'Assemblea procederà poi a nominare uno
o più liquidatori ed a stabilire la destinazione dei beni che residueranno
dalla liquidazione.
Il patrimonio sarà
devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto.
In mancanza di tale
decisione i beni saranno devoluti all'AICQ Nazionale.
Art. 18 - Qualora norme del presente Regolamento e dello Statuto dell'AICQ Triveneta risultassero, anche in futuro, in contrasto con norme del Regolamento e dello Statuto dell'AICQ Nazionale, le norme in contrasto si riterranno immediatamente abrogate e sostituite con quelle modificate.